Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Introduzione

1.    Nel quadrimestre esaminato (novembre 2012 - febbraio 2013) è stata approvata la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Dato l’estremo interesse ai fini di questa Rubrica di alcuni articoli di tale legge (peraltro, «una delle più rilevanti riforme di sistema approvata nella XVI legislatura», come è stato sottolineato da A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I – Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in www.federalismi.it, n. 2/2013, p. 2), si è ritenuto opportuno dedicare interamente questo numero all’illustrazione degli articoli contenuti nel Capo II della legge, quello cioè dedicato alla Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell’Italia e al processo di formazione degli atti dell’Unione europea (artt. 3-17): d’altronde, proprio nei numeri scorsi di questa Rubrica si era dato conto delle varie fasi dell’iter del disegno di legge in Commissione ed in Assemblea al Senato. Gli altri Capi della legge sono invece ora illustrati, in questo numero dell’Osservatorio, nella Rubrica dedicata alle Fonti dell’Unione europea e internazionali.

Art. 11, l. n. 234/12

Art. 12, l. n. 234/12

Art. 14, l. n. 234/12

Art. 15, l. n. 234/12

Art. 16, l. n. 234/12

Art. 17, l. n. 234/12

 

Motivi della segnalazione

Oltre a stabilire le modalità attraverso le quali ciascun ramo del Parlamento partecipa in via generale ai processi decisionali europei, la legge n. 234 del 2012 prevede e disciplina alcune specifiche prerogative delle Camere, non previste esplicitamente dai Trattati.

Art. 4, l. n. 234/12

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 6, l. n. 234/12

Art. 13, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Gli obblighi informativi del Governo nei confronti delle Camere sono previsti in relazione a sei oggetti: la posizione da assumere in vista delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e le risultanze di tali riunioni (art. 4, comma 1); le iniziative e le questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea (art. 4, comma 2); il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio ed il funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria (art. 4, comma 4); le iniziative volte alla conclusione di accordi tra Stati membri dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria (art. 5); i progetti di atti, gli atti e i documenti di consultazione dell’Unione europea (art. 6); la partecipazione dell’Italia all’Unione europea in generale (art. 13).

Art. 8, l. n. 234/12

Art. 9, l. n. 234/12

Art. 10, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

I poteri diretti delle Camere all’interno dei processi decisionali europei in generale attengono a tre procedure: la verifica del principio di sussidiarietà (art. 8), il dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea (art. 9) e l’esame di progetti o atti dell’Unione europea (art. 10).

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 7, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, secondo una previsione ritenuta in realtà da alcuni pleonastica (così A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36), le Camere hanno il potere di adottare ogni opportuno atto di indirizzo sui progetti di atti dell’Unione europea nonché su ogni altra questione portata all’attenzione delle Camere stesse.A ciò la l. n. 234/12 (riprendendo peraltro in parte quanto previsto dall’art. 4-bis della c.d. legge Buttiglione, poco tempo prima introdotto ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), della l. n. 96/10) aggiunge l’obbligo del Governo di assicurare che la posizione dell’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altra istituzione od organi dell’Unione, sia coerente con gli indirizzi del Parlamento (art. 7, comma 2, secondo periodo). Analoga previsione è peraltro espressamente prevista anche con riferimento alla fase di negoziazione degli accordi tra gli Stati dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria, all’interno della quale il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere (art. 5, comma 2).Tali previsioni “codificano” dunque l’obbligo costituzionale del Governo di dare seguito agli indirizzi delle Camere in materia, senza tuttavia vincolare in maniera rigida il Governo stesso secondo il modello del “mandato negoziale”, come avviene in altri ordinamenti (per approfondimenti sul punto, cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36 s.).

E.A.

Sentenza n. 220/2013 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19 luglio 2013 - Pubblicazione in G. U. del 24 luglio 2013

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 221/2013 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011.

Sentenza n. 160/2013 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 27/6/2013 – Pubblicazione in G.U. del 3/7/2013

Motivi della segnalazione

Con la sentenza n. 160/2013 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163, secondo il quale «L’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l’incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione».

Sentenza n. 80/2013 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 03/05/2013 - Pubblicazione in G.U. 08/05/2013

Motivi della segnalazione

La Corte esclude che l'art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010, n. 11, prevedendo che, fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento regionale in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, si applichi un già vigente Decreto del Presidente della Regione (di emanazione di una Delibera della Giunta recante le Linee Guida al Piano energetico ambientale della Regione siciliana) - abbia «legificato» (conferito rango di fonte primaria) a tale ultimo atto di natura regolamentare in forza di un «rinvio recettizio o materiale» secondo quanto era stato invece sostenuto dai giudici remittenti (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e TAR per la Sicilia).

Sentenza n. 50/2013 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 28 marzo 2013 – Pubblicazione in G.U. del 3 aprile 2013

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 50/2013 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di vari commi dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, recante «Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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