Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

... non sussiste onere di rendere espliciti il "ripristino normativo" e il suo carattere retroattivo. 

Sentenza n. 297/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19/12/2012 - Pubblicazione in G.U. 27/12/2012

Motivi della segnalazione

La sentenza fornisce risposta a tre questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale dalla Regione Veneto nei riguardi dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. Decreto salva-Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con cui si è avviata una riforma dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), demandata ad apposito atto sub-legislativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

La seconda questione (sollevata sul testo originario del terzo periodo) desta interesse sul piano delle fonti del diritto sotto più aspetti: accanto alla determinazione di livelli essenziali mediante atti sub-primari e l'individuazione della natura, regolamentare o meno, agli atti sub-legislativi, si distinguono l'abrogazione implicita e retroattiva ed i caratteri indefettibili dell'istituto della delegificazione.

Sentenza n. 264/2012 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 28 novembre 2012 – Pubblicazione in G.U. del 5 dicembre 2012

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 264/2012 la Corte ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, c. 777, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). I motivi d'interesse della decisione risiedono nel fatto ch'essa consente alla Corte di puntualizzare il proprio approccio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in sede di utilizzazione della CEDU alla stregua di un parametro interposto di legittimità.

La disposizione impugnata fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 5, c. 2, del d.P.R. n. 488/1968 ed è già stata oggetto di una questione di legittimità, peraltro respinta (sent. n. 172/2008). Essa prevede, in sostanza, che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo.

Sentenza n. 310/2012 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20 dicembre 2012 – Pubblicazione in G.U. del 27 dicembre 2012

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 310/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 1, della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»; ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge.

 1. Con riferimento all'AIR e alla VIR si segnala che, nel numero precedente di questa rivista, il saggio di Leonardo Bianchi propone una Valutazione di impatto familiare in sede di procedimento legislativo, per dare attuazione all'art. 31 Cost. secondo il quale "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose". Valutazione che oggi non è prevista.
Sempre nel precedente numero di questa rivista, si è segnalata, in questa Rubrica, la sentenza n. 70/2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale una legge regionale incomprensibile perché in contrasto con l'art. 97 Cost.: per saperne di più, si veda la nota alla suddetta sentenza di Marta Picchi su Federalismi.it del 23 ottobre.

 1. Nel n. 3/2012 avremmo voluto pubblicare e commentare la nuova "Disciplina dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR) e della consultazione sugli atti normativi del Governo" che il DAGL della Presidenza del Consiglio aveva redatto in una prima stesura, sottoposta in consultazione riservata ad un certo numero di esperti. Dopo la consultazione riservata la proposta governativa è stata messa in rete nel testo che si allega e il termine per far pervenire le osservazioni è ampiamente scaduto senza, peraltro, che se ne conosca il contenuto. Non si sa quindi se la bozza governativa abbia ricevuto più consensi o dissensi e, di più, quale sarà il livello di accoglimento delle osservazioni ricevute. Ogni commento va quindi rinviato al momento della conoscenza del testo definitivo.

1. La nuova disciplina dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che volevamo illustrare nel precedente numero non è stata ancora emanata: o, quanto meno, non è reperibile nel sito del Dipartimento della Funzione pubblica.

2. In Calabria, la legge 6 agosto 2012, n. 34, nel modificare lo Statuto, ha abrogato la previsione, contenuta nell'art. 26, secondo comma, del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi. Organi simili sono previsti in Abruzzo (art. 27), Umbria (art. 61.3) e Lombardia (art. 45) del cui funzionamento non si sa molto, legittimando il sospetto che l'esperienza non sia positiva e che quindi la soppressione calabrese possa avere questa giustificazione.

Introduzione

1. Nel quadrimestre esaminato (giugno 2012 - ottobre 2012) si segnalano in particolare, da un lato, i documenti finali della XIV Commissione Politiche dell’UE della Camera dei deputati e la risoluzione della 14ª Commissione Politiche dell’UE del Senato su due relazioni della Commissione europea per l’anno 2011: la Relazione "Legiferare meglio" e la Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (cfr. infra la scheda "La Camera ed il Senato si esprimono sulla funzionalità dei raccordi parlamentari con l’UE e sui metodi di applicazione del principio di sussidiarietà"); dall’altro, l’approvazione, con modificazioni, da parte del Senato del disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea nonché abrogazione della l.n. 11/05 (cfr. infra la scheda "Il Senato approva, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante le nuove norme generali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea").

Documento finale della XIV Commissione della Camera su: Legiferare meglio - 19ª relazione riguardante l’anno 2011 COM(2012)373 final.

Doc. XVIII, n. 62 – 18 settembre 2012

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione Politiche UE della Camera esprime ai sensi dell’art. 127 r.C. una valutazione positiva, con osservazioni, sulla Relazione della Commissione europea Legiferare meglio per l’anno 2011. Le osservazioni della XIV Commissione vertono direttamente o indirettamente sulle metodologie con le quali le Istituzioni dell’U.E. applicano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La Commissione osserva infatti che: le Istituzioni dell’U.E. dovrebbero «motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi»; appare opportuno procedere ad una rinegoziazione dell’accordo interistituzionale del 2003 Legiferare meglio allo scopo di tenere conto del nuovo contesto istituzionale e giuridico creato dal Trattato di Lisbona, «stabilendo criteri e metodologie rigorose per la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»; le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalle Istituzioni dell’U.E. dovrebbero essere «confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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