Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Nel periodo di riferimento l'AEEG ha adottato, tra le altre, quattro importanti deliberazioni.

Con la prima delibera, approvata il 27 ottobre 2011, recante Attuazione dell'articolo 20 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (ARG/elt 149/11), l'Autorità ha determinato le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica; ha aggiornato i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta; ha determinato le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete; ha infine aggiornato ed integrato i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica. Tale delibera, per la quale l'Autorità ha svolto consultazioni con i soggetti interessati (DCO 25/11), è stata adottata in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Dell'esito della consultazione si dà conto nella delibera in oggetto, che riporta analiticamente le posizioni delle parti coinvolte.

Con la sentenza della sesta sezione 31 ottobre 2011, n. 5817, il Consiglio di Stato ha riconosciuto alla Consob la natura di autorità amministrativa indipendente, affermando appunto testualmente che essa, «dotata di poteri di regolamentazione del mercato dei valori mobiliari, dotata degli elementi caratterizzanti e degli indici rivelatori delle a.a.i, [...] rientra a pieno titolo nel novero delle autorità amministrative indipendenti». Con ciò, il Consiglio di Stato non ha fatto altro che ribadire in sede giurisdizionale quanto aveva già avuto avuto modo di affermare, in sede consultiva, nel parere dell'Adunanza generale, 6 maggio 2011, n. 1721.

Con la sentenza della sesta sezione 30 dicembre 2011, n. 7001, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all'Isvap la natura di autorità amministrativa indipendente, affermando appunto testualmente che, fra le autorità indipendenti, «è dato ricomprendere l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP, in quanto, per la sua autonomia (specie organizzativa, contabile e gestionale) e per la sua funzione esterna di vigilanza del settore assicurativo in attuazione dell'ordinamento, agisce in posizione di neutralità e a tutela dell'interesse generale per la stabilitàò del mercato e la trasparenza e correttezza dell'offerta». Con ciò, dunque, il Consiglio di Stato non ha fatto altro che ribadire in sede giurisdizionale quanto aveva già precedentemente aveva avuto modo di affermare, in sede consultiva, nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 febbraio 2005, affare n. 11603/2004.

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

L’art. 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE non si applica alle visite del un capo di Stato di uno Stato membro in un altro Stato membro: 

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolazione nel territorio degli Stati membri – Presidente dell’Ungheria – Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca – Relazioni diplomatiche tra Stati membri»

La Convenzione europea per i diritti dell'uomo e la Legge Pinto.

Con decreto legge n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2012, poi convertito in legge (n. 134/2012) pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 7 agosto 2012, il Governo italiano ha adottato misure urgenti per la crescita.

L'articolo 55 del suddetto provvedimento introduce alcune significative modifiche alla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).

Si riporta di seguito il testo del Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si segnalano, in particolare, l’aumento dei giudici della grande sezione della Corte di giustizia da 13 a 15 e la contestuale abolizione della regola secondo cui tutti i presidenti delle  sezioni a cinque giudici partecipano alla grande sezione. La nuova regola prevede la partecipazione di tre presidenti delle sezioni a cinque, scelti secondo le modalità previste dal regolamento di procedura. Di conseguenza, sono stati anche modificati i quorum della grande sezione e della seduta plenaria, subordinando la validità delle deliberazioni alla presenza, rispettivamente, di almeno undici (invece che nove) e diciassette (invece che quindici) giudici.

Motivi facoltativi di non esecuzione del mandato di arresto europeo e principio di non discriminazione in base alla nazionalità

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato».

Non ogni violazione della libertà di religione tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali integra un «atto di persecuzione» ai sensi della direttiva 2004/83/CE

«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4»

Stabilizzazione di dipendenti pubblici, anzianità di servizio e principio di non discriminazione

«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 − Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione»

Legge 110/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 Gennaio del 1999, in G.U. 173 del 26/7/2012. Legge 112/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 Novembre 1999, in G.U. 174 del 27/7/2012.

Con legge 110/2012 il Legislatore italiano ha finalmente autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo nel lontano 1999, dandone piena ed intera esecuzione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633