Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Sentenza n. 234/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 03/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 234/2021 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 1, della legge reg. siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia). Tale disposizione prevedeva che nelle more della costituzione dei nuovi organi dell’IZS siciliano l’Assessore regionale alla salute nominasse un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che a regime sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale; il commissario sarebbe rimasto in carico fino all’insediamento di tali organi.

Sent. n. 62/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 10/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
La sentenza della Corte costituzionale risolve, con una decisione di accoglimento, questioni sollevate dal Consiglio di Stato aventi ad oggetto gli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sentenza n. 231/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 231/2021 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di costituzionalità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni ed emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Le disposizioni impugnate prevedono che se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all’ufficio di servizio sociale per i minorenni; la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni, invece, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità. Secondo il giudice a quo, tali disposizioni, che per i condannati minorenni subordinano l’accesso alle misure alternative a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, violerebbero gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.; risulterebbe violato, inoltre, l’art. 76 Cost., poiché le condizioni ivi previste per l’accesso alle misure alternative si porrebbero in contrasto coi principi fissati nella legge delega n. 103/2017, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.

Sentenza n. 58/2022 – Giudizio sull’ammissibilita’ del referendum abrogativo

Deposito del 08/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022

 

Motivo della segnalazione
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
art. 192, comma 6, del r.d. n. 12 del 1941, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge n. 1 del 1963; art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2006, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006, limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del d.l. n. 193 del 2009, come conv., limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

Sent. n. 226/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 09/12/2021, n. 49

Motivo della segnalazione

Con questa sentenza la Corte costituzionale si pronuncia in ordine a questioni di costituzionalità oggetto di due ricorsi sollevati dal Governo in ordine a due leggi regionali siciliane che introducono norme di natura e rilevanza finanziaria in materia di funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.

Con il primo ricorso è impugnato l’art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che rimette alla contrattazione sindacale la definizione dell’adeguamento dell’indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e degli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia. La Corte costituzionale aggiunge inoltre che dal tenore della motivazione, che si riferisce alla mancata individuazione della copertura finanziaria della spesa (qualificato dal ricorrente quale principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, per cui ogni norma che importi nuovi o maggiori spese deve inderogabilmente indicare i mezzi per farvi fronte), si evince che la doglianza afferisce anche al contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale, come è noto, «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». È proprio l’incompatibilità con l’art. 81, comma 3, Cost. ad essere rilevata e dichiarata dal giudice delle leggi.

Sentenza n. 54/2022 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (2/2022)

Deposito del 04/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022 n. 10.

 

Motivo della segnalazione
La tutela dei valori primari della maternità e dell’infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli.
Nel condizionare il riconoscimento dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.
Nell’introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.

Corte costituzionale, sent. 189/2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/10/2021; pubblicazione in G. U. 13/10/2021 n. 41

La sentenza qui segnalata riguarda i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promossi con due distinte ordinanze dal TAR del Lazio. Secondo quest’ultimo “la disciplina censurata, delegando ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, introdurrebbe un modello di attribuzione delle competenze che viola la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema perché in contrasto con l’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale assegna le funzioni amministrative in questione alla Regione senza, tuttavia, legittimarla all’ulteriore allocazione delle stesse presso un diverso ambito di autonomia.” (punto 1 del ‘considerato in diritto’).

 

Sentenza 6/2022 – La sentenza oggetto di annotazione è resa nell’ambito di un ricorso in via principale proposto dal Governo nei confronti di una legge della Regione Calabria, peraltro sottoposta – appunto nella materia sanitaria di cui qui si discute – ad amministrazione commissariale, che, nella sostanza, prevede una disciplina più restrittiva di quella nazionale, a tenore della quale in tutte le strutture pubbliche e private in cui è prevista la somministrazione di farmaci è obbligatoria la presenza di un farmacista iscritto al relativo ordine professionale.

La Nota riassuntiva sull’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella 2015-2022, curata dal Segretario generale Ugo Zampetti in merito all’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella, costituisce un documento di primario interesse, privo di precedenti. Con questo documento, infatti, l’Amministrazione quirinalizia - per la prima volta nella storia dell’Istituzione - rende conto della propria attività verso l’esterno considerando il “mandato” presidenziale come ambito di riferimento. Si tratta, pertanto, di un approfondimento rispetto alle note al bilancio già pubblicate. 

Le Commissioni di studio, in genere composte da tecnici interni alle amministrazioni e da esperti di estrazione accademica o professionale, assumono tradizionalmente uno speciale rilievo come strumenti utili alla definizione dell’indirizzo politico dei dicasteri, alla progettazione di misure attuative del programma di Governo e al coordinamento interistituzionale. Per la pluralità di attribuzioni e la competenza di direzione politica generale della Presidenza del Consiglio, sono innumerevoli gli organismi di tal genere che risiedono presso quest’ultima, spesso costituiti su iniziativa dei Ministri senza portafoglio.

1. Il 21 luglio 2022, il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, all’esito di una rapida parlamentarizzazione della crisi, ha reiterato le dimissioni proprie e dell’intero esecutivo nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, come ha scritto il Quirinale nel relativo comunicato, «ne ha preso atto»[1]. È così partito l’iter che ha portato, nella stessa giornata, allo scioglimento anticipato delle Camere; e, da lì, alla convocazione delle elezioni politiche per il successivo 25 settembre, all’insediamento della XIX legislatura repubblicana (13 ottobre) e al giuramento del governo Meloni (22 ottobre).

Le dimissioni dell’esecutivo, come noto, fanno sì che entri nella fase di cd. disbrigo degli affari correnti, espressione invalsa nella prassi per indicare quel momento in cui il gabinetto uscente non gode più della pienezza dei poteri derivante dalla sussistenza del rapporto fiduciario col Parlamento e deve dunque - «per generale convinzione», è stato scritto in dottrina[2] - occuparsi esclusivamente   della gestione di ordinaria amministrazione nell’attesa che si insedi il dicastero successivo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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